Attenzione: non si pubblicano le graduatorie non definitive nel sito web e se ci si avvale di un responsabile esterno del trattamento dati, è indispensabile il contratto di attribuzione della responsabilità o altro atto di natura equivalente.
Vi suggerisco dunque la lettura del provvedimento del Garante che condanna il Comune di Nepi ad una sanzione di 20.000 euro per illiceità del trattamento di dati personali effettuato dallo stesso Comune, per aver :
– diffuso online i dati personali della reclamante e degli interessati indicati nella graduatoria, in assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento, nonché 2-ter del Codice (sia nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, vigente al tempo in cui è iniziata la diffusione dei dati personali in questione, sia nell’attuale testo);
– trattato i dati personali degli utenti del sito web e degli altri interessati i cui dati risultavano pubblicati sul medesimo sito web, senza aver regolamentato il rapporto con la Grafiche E. Gaspari S.r.l., affidataria del servizio strumentale finalizzato alla gestione del sito web istituzionale del Comune, in violazione dell’art. 28 del Regolamento, mettendo a disposizione della predetta Società, per l’effetto, dati personali in assenza di idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice (sia nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021 sia nel testo attualmente vigente).
Vedi testo interale del provvedimento del garante: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10039471
Colgo l’occasione per anticiparvi che dal 5 al 31 Agosto sono in ferie. Che per le emergenze potete contattarmi via Whatsapp e che vi risponderò non appena possibile.
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