Da Sole 24 NT
di Francesco Bruno.
Quale sarebbe il costo per la finanza pubblica di migliaia di deliberazioni consiliari adottate dagli enti locali per il rinvio dei termini di approvazione del proprio bilancio di previsione disposto da un provvedimento ministeriale che, peraltro, è in arrivo? È una domanda alla quale si potrebbe dover rispondere se entro il 31 dicembre non saranno forniti chiarimenti sul punto 9.3.6. del principio contabile 4/1, dandone certa interpretazione.
La questione ha origine dal testo del principio contabile, per il quale sembrerebbe che il rinvio del termine per l’approvazione del bilancio disposto con provvedimento ministeriale, anche se determinato da motivazioni di natura generale, debba essere “adottato” dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare i bilanci nei termini; anche in caso di autorizzazione legislativa al rinvio, con il conseguente avvio dell’esercizio provvisorio, si sarebbe chiamati a “valutarne” l’effettiva necessità, sempre con deliberazione consiliare in entrambe le evenienze.
Poniamoci, ora, di fronte al fatto concreto che presumibilmente si verificherà a breve, ossia il rinvio al 31 marzo 2024 del temine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024 – 2026 degli enti locali, motivato dalle incertezze circa:
- gli effetti finanziari che deriveranno dai due contributi alla finanza pubblica da quantificare (previsti dal Ddl di bilancio 2024 e dalla legge di bilancio 2021 nel testo modificato recentemente dalla conversione in legge del decreto proroghe);
- la quantificazione delle risorse da prevedere per l’erogazione delle anticipazioni contrattuali al personale e per l’accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali del futuro contratto 2022-2024 (previsti dal Ddl di bilancio 2024);
- l’incrementabilità dell’imposta di soggiorno per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni e per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte (prevista dal Ddl di bilancio 2024);
- le rimodulazioni del fondo di solidarietà comunale e dei fondi speciali equità livello dei servizi, con conseguente diversa allocazione in bilancio delle risorse nel triennio (previste dal Ddl di bilancio 2024);
- le misure in favore dei piccoli comuni, delle aree interne e delle aree territoriali svantaggiate (previste dal Ddl di bilancio 2024);
- i vincoli di finanza pubblica e l’obiettivo dell’equilibrio finale di competenza che saranno imposti dal ripristinato patto di stabilità interna.
A fronte di tali incertezze, quale sarebbe il senso e la ratio che imporrebbe di adottare deliberazioni consiliari per dare atto che si è effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali”?
Di certo, qualora sia stato avviato a settembre ed è in via di conclusione il processo di predisposizione ed approvazione del bilancio – ed è auspicabile che ciò sia avvenuto da parte di molti enti locali – gli enti che si sono impegnati in tal senso opereranno le necessarie variazioni di bilancio al momento in cui si risolveranno le incertezze. Ma per gli enti che non hanno ritenuto possibile, utile o opportuno operare in tal senso (anche, purtroppo, per le consolidate abitudini trentennali di continui rinvii dei termini), non ha senso obbligarli a «valutare l’effettiva necessità di rinviare l’approvazione del bilancio di previsione» e a formalizzare l’autorizzazione all’avvio dell’esercizio provvisorio con deliberazione consiliare.
Il formale adempimento, in mancanza del quale scatterebbero le regole della penalizzante gestione provvisoria anziché del normale esercizio provvisorio, non può risolversi in una sorta di punizione per gli enti che non si sono immediatamente adeguati alle nuove regole sulle fasi istruttorie dettate dal principio contabile. Con l’aggravamento dei procedimenti amministrativi e degli ingenti costi di migliaia di superflue deliberazioni consiliari, che sarebbero una semplice presa d’atto delle non generiche o astratte motivazioni di rinvio generalizzato disposto con decreto ministeriale o con legge.
Per quanto negli enti locali si sia abituati ad adempimenti inutili o superati ed al rispetto di disposizioni lontane, nella loro costruzione, dalla tanto auspicata da tutti semplificazione amministrativa, è fortemente attesa una tempestiva precisazione ministeriale che serva a far superare le incertezze e le perplessità e ad evitare l’avvio di procedimenti, costosi, che vanno oltre le necessità oggettive.
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