Non è conforme alle disposizioni normative la semplice identificazione attraverso un codice numero ID
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala. vedi qui
Non è conforme, alle prescrizioni contenute nelle disposizioni normative in materia di obblighi di trasparenza, la pubblicazione della graduatoria finale di un concorso pubblico priva dell’indicazione dei nomi e cognomi dei vincitori ma con la semplice identificazione degli stessi attraverso un codice numero ID.
In questi termini si è espressa l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con delibera n. 525/2023.
L’Autorità è stata interpellata per verificare se fosse legittimo l’operato di un’amministrazione locale che, dopo aver espletato un concorso pubblico, si sia limitata a pubblicare la graduatoria finale senza riportare il nominativo dei vincitori ma solo un codice identificativo degli stessi.
La disposizione oggetto di verifica è quella contenuta nell’articolo 19, comma 1, decreto legislativo 33/2013, la quale stabilisce che «le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori».
Il Comune, per tramite del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, ha provato a giustificato il suo operato ritenendo di aver agito sulla necessità di un contemperamento/bilanciamento con le disposizioni in materia di dati personali.
Per l’Anac anche le precisazioni che ha fornito a suo tempo il Garante della privacy in materia vanno nella direzione di confermare l’impostazione contenuta nell’articolo 19 del Dlgs 33/2013, laddove viene precisato che sono oggetto di pubblicazione le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso (aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori) e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi.
Sulla scorta di quanto esposto, l’Autorità ha ritenuto così non corretto l’operato dell’ente locale che si è visto attivare un provvedimento d’ordine per la pubblicazione dei dati mancanti nella all’interno della sezione «Amministrazione Trasparente» del proprio sito web istituzionale.
Ricordiamo che con FAQ n. 8, l’Anac ha avuto modo di precisare che ai fini dell’applicazione alle procedure selettive interne degli obblighi previsti dall’articolo 19 del Dlgs 33/2013 occorre distinguere le progressioni verticali da quelle orizzontali.
Le prime, in quanto procedure selettive interne che determinano il passaggio in un’area superiore, rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 19.
Mentre le progressioni orizzontali, invece, in quanto procedure non soggette al principio del pubblico concorso che consentono i passaggi di livello nell’ambito della medesima area o categoria su base meritocratica, previa valutazione dell’apporto individuale del lavoratore, sono escluse dall’ambito di applicazione della norma.
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