di Arturo Bianco da NT – Enti Locali e Edilizia (27.11.2023)
La messa tra parentesi della contrattazione integrativa per i segretari comunali e provinciali è la novità di maggiore rilievo dettata dalla bozza di contratto nazionale 2019/2021 anticipata sul Sole 24 Ore del 22 novembre. Le altre novità di rilievo sono l’introduzione dell’indennità di reggenza o supplenza, la revisione delle regole sul calcolo della retribuzione di posizione, incluso il riconoscimento della sua maggiorazione nelle Unioni e la previsione del rimborso delle spese per le segreterie in convenzione.
La contrattazione integrativa viene superata dal contratto nazionale che non la contempla, anche se nella bozza non vengono disapplicate le norme del contratto del 17 dicembre 2020 che la prevedevano.
L’unica forma di relazione sindacale che rimane, oltre all’informazione preventiva, è il confronto, i cui ambiti vengono ristretti.
Viene previsto per la definizione dei programmi di formazione e per i criteri generali di tenuta dei curricula, di utilizzo dei segretari in disponibilità e di determinazione del numero massimo degli ammessi ai corsi di formazione e specializzazione.
Gli aumenti del trattamento fondamentale sono fissati in 135 euro mensili per la fascia A e B e in 108 per la C.
La retribuzione di posizione andrà graduata sulla base di quattro fattori: la complessità delle funzioni apicali svolte; l’attribuzione di funzioni aggiuntive, compreso il compito di responsabile anticorruzione; il conferimento di incarichi di responsabilità, compresa la sostituzione dei dirigenti; le situazioni di disagio della sede, inclusi la carenza di personale e la presenza di condizioni di difficoltà socio economiche.
Per i segretari delle Unioni la popolazione da assumere come base per il calcolo della retribuzione di posizione sarà la somma di quella dei Comuni che ne fanno parte. La retribuzione di posizione in capoluoghi, province e città metropolitane può essere aumentata fino al 15%, nel rispetto delle capacità di bilancio e del tetto al salario accessorio complessivo dell’ente, ma occorre dimostrare che la struttura è complessa. Nel calcolo del galleggiamento si deve tenere conto della maggiorazione per le segreterie convenzionate, e occorre restare nel tetto del salario accessorio. Le disposizioni sulla revisione dell’indennità di posizione entreranno in vigore dopo sei mesi dalla stipula. Anche per i segretari c’è l’aumento delle somme destinate al salario accessorio utilizzando lo 0,22% del monte salari 2018, solo per la quota del segretario.
È prevista un’indennità di reggenza o supplenza. Le reggenze, anche definite come supplenze a scavalco, sono consentite in via eccezionale e per un periodo massimo di 120 giorni, prorogabili in caso di esito negativo della pubblicizzazione. La durata massima è fissata in un anno per le supplenze. L’indennità sia per le reggenze sia per le supplenze è fissata nel 25% della retribuzione complessiva. È confermata la maggiorazione del 25% della retribuzione in caso di convenzione di segreteria. Viene previsto il diritto di questi segretari al rimborso delle spese di viaggio ed è stabilito che le convenzioni di segreteria devono disciplinare le modalità di ripartizione di questi oneri.
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