di Pietro Alessandro Palumbo*
……………………………. “Con la sentenza n. 3436/2021, il Consiglio di Stato ha ora “sdoganato” la possibilità per i Comuni con meno di 5000 abitanti di attribuire al sindaco la presidenza delle commissioni di concorso. Una lettura che ruota sul presupposto per il quale se il sindaco di tali comunità può dirigere un ufficio o un servizio, discende dallo stesso incarico (anche) la possibilità di presiedere una commissione di concorso per nuovo personale”.
………. “mette in evidenza il Consiglio di Stato – (che) gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni organizzative anche in difformità dalla disciplina generale, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità di uffici e servizi ed il potere di svolgere compiti anche di natura tecnico-gestionale che all’incarico amministrativo sono, per legge, ricollegati. Tra questi compiti, pertanto, anche la presidenza delle commissioni di concorso.”…..
*SOLE24ORE NT – ENTI LOCALI ED EDILIZIA
Lascia un commento