Fonte: Italia Oggi del 19 marzo 2021.
Il segreto di ufficio al quale è tenuto il consigliere comunale non consente un accesso senza limiti ai dati delle pratiche trattate dal comune. È, di conseguenza, illegittimo accedere ai nominativi delle persone che hanno chiesto il beneficio dei buoni spesa, previsti dall’ordinanza della Protezione civile 658/2020. Il Consiglio di stato, con la sentenza della Sezione V 11 marzo 2021, n. 2889 corregge il tiro della Tar Basilicata, sezione I, 25 settembre 2020, n. 574, che aveva considerato legittimo fornire ad un consigliere comunale i nominativi e i dati personali delle persone che avevano richiesto l’aiuto economico al comune.
Per palazzo Spada, invece, considerando che il comune aveva garantito al richiedente una serie di dati anonimi, ma utili per il mandato, estendere l’accesso anche ai nominativi è illegittimo.
La sentenza è particolarmente interessante, perché per la prima volta mette in evidenza un elemento importante: non basta il dovere di attenersi al segreto d’ufficio in capo al consigliere per considerare il suo diritto di accesso come necessariamente privo di vincoli.
Secondo il Consiglio di stato, il segreto non fonda la legittimità dell’istanza; al contrario, il dovere di segretezza si impone solo a condizione che l’accesso sia legittimamente esercitato: «in termini generali il segreto è un obbligo che si riferisce all’uso di dati e informazioni legittimamente acquisiti, mentre nel presente giudizio si controverte proprio sulla legittimità di tale acquisizione. Nel caso specifico l’obbligo del consigliere comunale di attenersi al segreto comporta che i dati e le informazioni acquisite siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio del suo mandato e a vietare per contro qualsiasi uso privato. Lo stesso obbligo non tutela invece la riservatezza delle persone, la quale verrebbe comunque lesa se l’accesso venisse consentito».
Diffondere i dati personali di chi ha chiesto il buono spesa perché in difficoltà economica, secondo palazzo Spada, è una chiara violazione del diritto alla riservatezza. Il quale ha pari dignità col diritto di accesso dei consiglieri comunali. Per quanto tale diritto sia più ampio del diritto di accesso spettante ai cittadini, non lo si può considerare come un diritto «incondizionato» o «tiranno», cioè destinato a prevalere sempre e comunque su altre posizioni giuridiche.
A ben vedere, l’accesso dei consiglieri deve comunque obbedire al principio di strumentalità con l’esercizio del mandato consiliare, come chiaramente si evince dall’articolo 43, comma 2, del dlgs 267/2000.
Laddove, allora, il comune consenta al consigliere di acquisire informazioni utili allo svolgimento delle proprie competenze, sia pure senza scendere fino al dettaglio dei dati personali, l’ostentazione di questi comporta una illegittima violazione della riservatezza, che ha pari dignità col diritto di accesso.
Nel caso di specie, il comune ha consegnato al consigliere richiedente un lotto di informazioni utili al controllo politico amministrativo: l’importo del contributo stanziato dalla Protezione civile, il numero dei beneficiari ammessi, il numero delle istanze ancora in esame, l’ammontare complessivo erogato, l’elenco complessivo con la data di ricezione ed il numero di protocollo assegnato, la composizione del nucleo familiare del richiedente, il reddito mensile dichiarato, eventuali altre indennità già percepite (tra cui, con separata menzione, il reddito di cittadinanza), l’esito dell’istanza e l’importo erogato.
Palazzo Spada chiarisce anche che il consigliere comunale né ha il potere di sostituirsi ai cittadini nell’esercizio di eventuali contestazioni o gravami verso i provvedimenti, né può svolgere funzioni di controllo di legittimità, non rientranti nella sfera delle competenze dell’organo di governo.
Fonte: Italia Oggi del 19 marzo 2021
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