I concorsi banditi fino al 31 dicembre possono evitare la mobilità volontaria

I concorsi banditi fino al 31 dicembre possono evitare la mobilità volontaria

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di Gianluca Bertagna

L’obbligo di destinare almeno il 15% delle facoltà assunzionali alle procedure di mobilità decorrerà solamente dal 2026. Quest’anno gli enti potranno, con adeguata motivazione, procedere con assunzioni tramite concorso o scorrimento di graduatorie senza l’espletamento delle procedure della mobilità volontaria. La sovrapposizione normativa del Dl 25/2025 con la conversione del Milleproroghe non ha reso semplice giungere a questa conclusione che però, ora, appare lampante attingendo al Dossier messo a disposizione della Camera e del Senato (Nt+ Enti locali & Edilizia del 20 marzo). L’interpretazione è stata peraltro condivisa anche dall’Anci in un recente approfondimento. Ma ricapitoliamo.

Il Testo unico del pubblico impiego da sempre obbliga le amministrazioni a tentare di acquisire nuova forza lavoro attraverso l’istituto della mobilità volontaria, rivolgendosi a dipendenti che sono già in servizio presso altri enti. Finalità della norma è una più equilibrata ed economica distribuzione dei lavoratori. Il tutto attraverso la pubblicazione di un bando per 30 giorni nel quale sono precisati criteri e requisiti di accesso.

Dal 2019, per accelerare le procedure assunzionali, l’obbligo è stato attenuato: da allora le amministrazioni, con adeguata motivazione, hanno potuto procedere a concorsi o scorrimenti di graduatorie senza il previo esperimento delle procedure di mobilità.

In un primo momento la deroga si è conclusa al 31 dicembre 2024. Poi, la legge 15/2025 di conversione del Dl 202/2024, ne ha prorogato gli effetti fino al 31 dicembre 2025.

Dopo aver tirato un sospiro di sollievo, gli operatori sono stati però travolti dall’entrata in vigore del Dl 25/2025, che ha cambiato radicalmente l’impostazione della mobilità volontaria. Con una modifica all’articolo 30, comma 2-bis del Dlgs 165/2001 viene ora previsto che gli enti sono obbligati a destinare almeno il 15% delle proprie facoltà assunzionali alla procedura di mobilità.

Ancora una volta, le operazioni di chirurgia legislativa hanno creato non pochi dubbi. Non era appena stata riproposta la facoltatività della procedura di mobilità per il 2025? Che cosa accade ora? Gli enti sono obbligati a vincolare quella quota del 15% fin da subito? E cosa accade alle assunzioni già effettuate?

Interrogativi più che legittimi, che trovano ora un chiarimento ufficiale nel Dossier dei servizi studi di Camera e Senato in cui si precisa che «la revisione non ha effetti sulla norma temporanea che esclude l’obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2025». Messaggio da tener presente anche in corso di esercizio, soprattutto negli ultimi mesi dell’anno: per salvarsi dalla scure del 15% basterà bandire il concorso entro il 31 dicembre.

Rimane invece confermato l’obbligo di ricorrere sempre agli elenchi dei dipendenti pubblici collocati in disponibilità in base all’istituto della mobilità collettiva d’ufficio, quella conosciuta come «mobilità obbligatoria», che fa riferimento agli articoli 34 e 34-bis del Dlgs 165/2001.

In questo caso, il mancato adempimento è sanzionato con la nullità dell’assunzione

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GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

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