Un bell’articolo di Stefano Usai. Su Sole 24 NT
Per derogare al principio di rotazione serve anche la certificazione del Rup sulla qualità della prestazione già resa
Lo schema di decreto correttivo non introduce particolari modifiche nel micro sistema normativo del sottosoglia (artt. 48/55) lasciandolo sostanzialmente inalterato al netto di (almeno) tre nuove sottolineature. In particolare, nonostante richieste espresse da più parti, rimangono inalterate le micro soglie (previste nell’articolo 50) entro cui è possibile procedere con l’affidamento diretto per il quale, in sostanza, il codice non è praticamente necessario al netto, semplificando, dell’esigenza di rispettare la rotazione, i contratti collettivi/oneri della manodopera e certificare la congruità del prezzo.
Le modifiche in tema di rotazione
Una prima modifica si registra in tema di rotazione (oggi disciplinata nell’articolo 49 del codice). È bene annotare non sono state accolte le esigenze, di maggior rigore, prospettate dall’Anac (nell’atto con cui l’autorità segnalava una serie di criticità).
L’authority ha evidenziato, in primo luogo, l’esigenza (non accolta con lo schema di decreto correttivo) «di estendere la rotazione anche ai soggetti già precedentemente invitati seppure non aggiudicatari» (in pratica un ritorno alle disposizioni pregresse anche delle linee guida n. 4). A tal riguardo, sempre l’Anac chiariva che «l’innalzamento delle soglie per gli affidamenti diretti comporta inefficienze dovute all’assenza di un confronto concorrenziale. Per compensare tale ampliamento, occorrerebbe prevedere il rafforzamento del principio di rotazione di cui all’articolo 49 del Codice». Visto che l’attuale norme non prevede l’estromissione, per rotazione, dei soggetti solo invitati – ma non aggiudicatari – alle procedure precedenti, l’Anac concludeva spiegando che «si potrebbe quindi estendere il principio di rotazione degli inviti, oltre che degli affidamenti, a tutte le tipologie di contratti sottosoglia».
In questo contesto, evidenziava altresì di specificare che con la prerogativa di ripartire gli affidamenti (con apposito regolamento interno) in fasce di valore – con conseguente applicazione della rotazione solo nell’ambito di queste -, si rafforzasse però, in pratica, «il divieto di determinazione artificiosa dell’importo dell’affidamento al fine di eludere il rispetto del principio di rotazione».
Un’ulteriore misura correttiva idonea», si proseguiva, «a controbilanciare il più ampio ricorso all’affidamento diretto potrebbe essere costituita dall’espressa previsione normativa dell’obbligo, in capo alla stazione appaltante, di dare conto, nella decisione di contrarre oggetto di pubblicazione, delle ragioni della scelta dell’affidatario e di eventuali comparazioni di prezzi effettuate, tenuto conto anche dell’ausilio che in tal senso è fornito alle amministrazioni dalle piattaforme telematiche di acquisto, che consentono di svolgere comparazioni di prezzi senza alcun aggravio al procedimento».
La proposta, quindi, di modifica del comma 4 (secondo cui «In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché, con riguardo al contraente uscente, in presenza di accurata esecuzione del precedente contratto, l’operatore economico invitato e non aggiudicatario del precedente affidamento e il contraente uscente possono essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto») risulta solo parzialmente accettata.
In questo senso, l’articolo 13 dello schema di decreto correttivo prevede – in sostituzione dell’attuale comma 4 dell’articolo 49 -, che «In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto».
Il nuovo innesto, quindi, prevede a carico del Rup la certificazione sulla qualità della prestazione già resa che rende più intenso, quindi, l’apparato motivazionale da inserire nella decisione di affidamento (per giustificare la deroga al vincolo della rotazione).
Le modifiche in tema di garanzie
Importante, anche la modifica previste per l’articolo 53 («Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive») ed in particolare la decisione di affrancare (rendere facoltativo) il sottosoglia dalla necessità della garanzia per la rata di saldo.
A tal proposito il primo periodo del primo comma dell’articolo 53, che già prevede che nel sottosoglia il Rup non si richiedano le garanzie provvisorie (se non nelle procedure negoziate ed in presenza di circostanze da giustificare), si arricchisce della previsione secondo cui «In tali, ipotesi, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia per la rata di saldo.»Modifica opportuna visto che l’articolo 117 («Garanzie definitive»), comma 4, in tema di lavori non distingue tra sopra o sottosoglia.
L’articolo 53 – sempre con la norma dello schema in commento – si arricchisce anche di un comma 4 –bis in cui si prevede che alle garanzie (provvisorie e definitive) non si applicano le disposizioni in tema di riduzione/aumenti di cui agli articoli, rispettivamente, 106 comma 8 («Garanzie per la partecipazione alla procedura») e 117 comma 2.
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