Lo chiarisce un comunicato del presidente dell’Autorità
Spetta ai Responsabili Anticorruzione (Rpct) il compito di curare il rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi secondo quanto stabilito dal Dlgs 39/2013. Dal canto suo l’Anticorruzione, in quanto Autorità di garanzia e controllo, può però sempre esercitare – come confermato anche da due recenti pronunce del Tar Lazio – un generale potere di vigilanza sul rispetto di tali disposizioni, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.
È quanto ribadisce l’Autorità Anticorruzione con il Comunicato del Presidente del 23 aprile 2024indirizzato all’attenzione dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico. «Tenuto conto di tale riparto di competenze, spetta dunque ad Anac, in ultima istanza – precisa l’Autorità – anche il potere di vigilare sulla corretta applicazione dello stesso articolo 15 (che disciplina i poteri, le azioni e le attribuzioni del Responsabile Rpct, ivi compreso il dovere di segnalare all’Autorità i casi di possibile violazione della normativa). Tale potere sussiste sia nei casi in cui il procedimento di contestazione sia stato avviato internamente all’ente dall’Rpct (cosiddetta ‘vigilanza interna’), che nei casi in cui tale procedimento sia stato avviato d’ufficio da Anac. Ciò comporta che le valutazioni dell’Autorità contenute nei propri atti di accertamento superano quelle errate eventualmente compiute dai Responsabili Rpct dei singoli enti».
1 commento finora