Rispondendo a un quesito l’Autorità fornisce tutte le indicazioni utili, soprattutto per gli enti di piccola dimensione
Il Responsabile anticorruzione (Rpct) di un ente va individuato tra i dirigenti di ruolo in servizio. Negli enti di piccole dimensioni, in difficoltà a reperire la figura giusta per questioni di incompatibilità, è possibile anche scegliere un soggetto con la qualifica di “quadro”, purché in possesso dei requisiti. La nomina di soggetti esterni va considerata come un’eccezione da motivare puntualmente. Così come va giustificata nel dettaglio l’eventuale rinuncia, che non può comunque mai essere motivata dalla mancanza di un compenso aggiuntivo.
Rispondendo alla richiesta di parere di una società di servizi idrici integrati della Provincia di Salerno, con l’Atto del Presidente del 20 marzo 2024, l’Anac fornisce le indicazioni per la nomina dei responsabili anticorruzione negli enti.
Conoscenza dell’amministrazione senza ruoli attivi
La prima indicazione riguarda i requisiti di base del candidato. «È opportuno – scrive l’Autorità – che l’incarico di Rpct sia attribuito ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa e non si trovi in situazioni di conflitto di interessi. Tale ruolo, pertanto, non dovrebbe essere conferito a soggetti assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva nonché assegnati a settori che sono considerati più esposti a rischio corruttivo».L’eccezione per la nomina esterna
La nomina di un dirigente esterno quale Rpct deve considerarsi peraltro come una eccezione, che necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. «Qualora – aggiunge Anac – in ragione delle ridotte dimensioni di tali enti e degli organici estremamente ridotti, le figure che avrebbero le competenze per ricoprire tale incarico sono assenti o si trovano in una posizione di conflitto di interesse, essendo impegnate in settori esposti a rischio corruttivo, l’incarico, a titolo esemplificativo, può essere affidato a titolari di posizioni organizzative o comunque a profili non dirigenziali che garantiscano comunque le competenze adeguate e la posizione di autonomia e indipendenza richiesta dalla legge». In questa ipotesi, l’organo di indirizzo è chiamato a svolgere una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato. In circostanze eccezionali, si ritiene inoltre possibile attribuire il ruolo di Rpct anche all’Amministratore di una società, ma alla sola condizione che non abbia deleghe gestionali.L’Rpct negli enti di piccole dimensioni
Rispondendo al quesito posto dall’ente, Anac chiarisce che nel caso specifico «l’attribuzione dell’incarico di Rpct a un soggetto che riveste il ruolo di quadro, trovandosi tutti i dirigenti in una posizione di incompatibilità, appare garantire i requisiti previsti dal legislatore e dalla stessa Autorità». Questo perché, nelle organizzazioni poco strutturate, dove facilmente si riscontrano «situazioni peculiari di tipo organizzativo che non consentano comunque di nominare un Rpct in base ai principi generali forniti da Anac, la società può operare scelte che rispondano alle proprie esigenze, compiendo le valutazioni necessarie di caso in caso. Gli organi di indirizzo sono, tuttavia, tenuti a motivare eventuali scelte e soluzioni non rispondenti ai citati orientamenti nel provvedimento di nomina del Rpct». Peraltro, «soprattutto negli enti di piccole dimensioni, l’incarico di Rpct si configura come incarico aggiuntivo a quello di cui il soggetto individuato risulti già titolare», non venendo in rilievo l’esercizio di un potere negoziale. Si tratta, piuttosto, dell’esercizio di un potere dell’organo di indirizzo di richiedere al dipendente tutte le mansioni esigibili dalla categoria di inquadramento, che di per sé non sono rifiutabili».La rinuncia all’incarico
Non deve risultare agevole sottrarsi all’incarico. Sul punto l’Autorità precisa che la rinuncia può ritenersi ammissibile se vi siano adeguate motivazione che evidenziano situazioni di incompatibilità/inopportunità, ma queste non possono certamente ravvisarsi nella mancata previsione di un compenso aggiuntivo. Per legge, infatti, dall’espletamento dell’incarico di Rpct non può, in nessun caso, derivare alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati.
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