Da Sole24 Nt
Scatta l’obbligo per il commissario di concorso di astensione «per inimicizia grave» nei confronti di un candidato, quando essa è reciproca (tra candidato e commissario), afferisce a rapporti personali (ovvero derivi da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni pubbliche esercitate da taluna delle parti in causa) e si estrinsechi in dati di fatto concreti, precisi e documentati.
Semplici episodi di «contrasto» non sono idonei a configurare una situazione di inimicizia grave, tale da imporre un obbligo di astensione del componente della commissione di concorso, specie se risalenti nel tempo e non correlate a documentate gravi conseguenze in capo a ciascuna delle parti coinvolte.
Sono queste le conclusioni cui giunge il Tar della Lombardia, sezione quarta, con sentenza n. 656/2024, che ha visto protagonista il Comune del capoluogo lombardo.
L’articolo 11 del Dpr 487/1994, nella versione aggiornata dal Dpr 82/2023, stabilisce che i componenti delle commissioni di concorso non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati, ai sensi dell’articolo 51 del codice di procedura civile.
Il predetto articolo 51 individua tra cause di incompatibilità la «grave inimicizia» nei confronti di un candidato.
Sulla scorta del dettato normativo richiamato un candidato ha ritenuto di impugnare, innanzi al giudice amministrativo, la procedura concorsuale indetta dal Comune deducendo l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi in capo ad un componente della commissione in regione della sussistenza di cattivi rapporti tra questi e suo padre (rappresentate sindacale dell’ente).
Il dissapore tra i due era nato a seguito di una denuncia di querela di diffamazione, poi archiviata, del commissario nei confronti del padre del ricorrente, per fatti risalenti ad alcuni anni fa ed inerenti a vicende legate all’attività lavorativa presso la stessa amministrazione.
Il giudice amministrativo, richiamando consolidati approdi giurisprudenziali, ha precisato che per configurarsi l’obbligo di astensione «per inimicizia grave» nei confronti di un candidato, quando essa sia reciproca (ovvero intercorrenti tra candidato e commissario e non anche quelli tra il componente della commissione ed un parente del candidato), trovi fondamento esclusivamente in rapporti personali (ovvero afferisce a vicende estranee allo svolgimento delle funzioni pubbliche esercitate da taluna delle parti in causa) e si estrinsechi in dati di fatto concreti, precisi e documentati (pertanto, la mera presentazione di una denuncia penale o, comunque, il compimento di un atto di impulso idoneo a dare inizio ad un procedimento giudiziale non risultano inidonee ad esprimere un livello di conflittualità, concreto e attuale
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