Il consigliere comunale è obbligato ad astenersi in caso di conflitto di interessi

Il consigliere comunale è obbligato ad astenersi in caso di conflitto di interessi

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di Ulderico Izzo

L’atto assunto in violazione dell’obbligo di astensione è annullabile in toto e non solo per la parte eventuale del provvedimento che riguardi il solo componente incompatibile

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 652/2024, si è pronunciato sul conflitto di interessi cui possono incorrere i consiglieri comunali.

Il fatto

Un cittadino aveva impugnato dinanzi al Tar la deliberazione del consiglio comunale relativa all’approvazione di una variante allo strumento urbanistico comunale e aveva eccepito che il provvedimento consiliare sarebbe stato approvato con la partecipazione di un consigliere in situazione di conflitto di interessi, in quanto stretto parente di proprietari terrieri interessati dal progetto di variante strutturale e beneficiari della più favorevole classificazione ad area residenziale di completamento.

Il Tar Piemonte ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di interesse, sostenendo che anche se sussistesse il conflitto non inciderebbe sulle valutazioni espresse in relazione all’area dell’appellante. La sentenza, impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, è stata integralmente riformata nel merito e nell’eccezione.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha condiviso la tesi del giudice di primo grado, in quanto, in tema di conflitto di interessi degli amministratori locali, deve ritenersi che l’obbligo di astensione ricorre per il solo fatto che i consiglieri comunali siano portatori di interessi divergenti rispetto a quello generale affidato all’organo di cui fanno parte.

Inoltre, i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare perché possono condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare, sicché è irrilevante l’esito della prova di resistenza.

Ne consegue che l’atto assunto in violazione dell’obbligo di astensione è annullabile in toto e non solo per la parte eventuale del provvedimento che riguardi il solo componente incompatibile.

Infine, a tutela dell’immagine dell’amministrazione, rileva anche il conflitto di interessi potenziale.

Conclusioni

Nella fattispecie viene in rilievo una disposizione di carattere speciale, oggi comntenuta nell’articolo 78 del Tuel, ma che, nel suo nucleo essenziale, è anteriore alla stessa Costituzione, risultando enunciata già nel Rd 148/1915 (articolo 290).

Essa sancisce espressamente l’obbligo per gli amministratori locali di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di parenti e affini sino al quarto grado. Tale obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

L’obbligo di astensione è espressione di una regola generale ed inderogabile, di ordine pubblico, applicabile quindi anche al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla legge.

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GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

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