Come noto, il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del GDPR.
Il principio di “liceità, correttezza e trasparenza” (art. 5, par. 1, lett. a del Regolamento europeo), consiste nel dovere del trattamento di adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (v. art. 12 GDPR).
Nel corso di un recente provvedimento (Provv. 9 giugno 2022 [Doc. Web 9794895]) l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha censurato un Comune che utilizzava i modelli di segnaletica non aggiornati alle Linee Guida EDPB n.3/2019 sui trattamenti di dati attraverso strumenti video.
In base ai nuovi modelli, oltre a rendere l’informativa di primo livello, mediante apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, il Titolare deve fornire agli interessati anche delle “informazioni di secondo livello”, che devono “contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell’articolo 13 del [Regolamento]” ed “essere facilmente accessibili per l’interessato” Sul punto si veda il § 7 delle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”, il § 3.1. “Provvedimento in materia di videosorveglianza” del Garante dell’8 aprile 2010 e infine, la FAQ n. 4 del Garante in materia di videosorveglianza, doc. web 9496574.
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