Sono tenuti ad effettuare la ricognizione entro il 31 dicembre 2023, e poi con cadenza annuale, gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti e gli altri enti competenti, cioè i soggetti tenuti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini e le forme associative fra enti locali previste dall’ordinamento.
di Andrea Biekar e Anna Guiducci dal Sole 24 Nt+Enti Locali e Edilizia
Una appendice al piano di razionalizzazione nel caso di servizi affidati a società in house. Si arricchisce di nuovi contenuti il Piano di razionalizzazione delle società previsto dall’articolo 20 del Tusp. Deve infatti essere effettuata contestualmente all’analisi dell’assetto delle partecipate anche la ricognizione sull’andamento gestionale dei servizi pubblici locali a rete prevista dall’articolo 30 del Dlgs 201/2022, che stabilisce, per ogni servizio affidato, l’obbligo di rappresentazione del concreto andamento economico, dell’efficienza, della qualità e del rispetto degli obblighi contrattuali (Nt+ Enti locali & edilizia del 6 ottobre). Tale ricognizione diventa una appendice al piano di razionalizzazione nel caso di servizi affidati a società in house.
Sono tenuti ad effettuare la ricognizione entro il 31 dicembre 2023, e poi con cadenza annuale, gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti e gli altri enti competenti, cioè i soggetti tenuti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini e le forme associative fra enti locali previste dall’ordinamento.
La ricognizione annuale deve tenere conto degli atti e degli indicatori previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto di riordino dei servizi pubblici locali. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi e predispongono schemi di bandi di gara e di contratti tipo. Nei servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un’autorità di regolazione, invece, gli atti e gli indicatori sono predisposti dal ministero delle Imprese e del made in Italy, mentre gli enti locali possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione dei propri servizi, assicurando trasparenza e diffusione dei dati gestionali, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità. Il decreto del Direttore del ministero delle Imprese e del made in Italy 31 agosto 2023 ha stabilito le prime linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali, con le quali sono state definiti:
– i costi di riferimento dei servizi;
– lo schema tipo di piano economico-finanziario;
– gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi.
In fase di prima applicazione, i servizi individuati sono:
a) impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall’articolo 36 del Dlgs 201/2022);
b) parcheggi;
c) servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
d) luci votive;
e) trasporto scolastico.
Molteplici sono le fasi procedurali finalizzate alla ricognizione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Innanzitutto occorre enucleare il perimetro oggetto di analisi. L’articolo 2, lettera h), del Tusp definisce «servizi di interesse generale» le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, inclusi i servizi di interesse economico generale. Tali servizi si definiscono poi “economici” se sono erogati, o sono suscettibili di essere erogati, dietro corrispettivo economico su un mercato. E’ dunque indispensabile che l’ente verifichi la presenza di un “mercato” reale o potenziale , la concreta esistenza o anche la potenzialità della formazione di un luogo di libero scambio dei beni e servizi. Una volta individuati i servizi di rilevanza economica generale, occorre poi stringere il campo di osservazione a quelli “affidati”, cioè ai servizi che non sono esercitati in economia, ma risultano affidati a terzi in appalto o concessione.
03 Novembre 2023
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