Da Sole 24 : Whistleblowing, niente anonimato se la contestazione disciplinare si basa sulla segnalazione, di Pietro Alessio Palumbo

Da Sole 24 : Whistleblowing, niente anonimato se la contestazione disciplinare si basa sulla segnalazione, di Pietro Alessio Palumbo

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In breve

L’identità può essere rivelata ma solo con il consenso del segnalante

L’attuale ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pa prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte che sospetta illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. A tal fine il dipendente è protetto dall’anonimato. Tuttavia l’Amministrazione deve sempre realizzare un equilibrato trade off tra l’esigenza di garantire l’anonimato del denunciante e l’esigenza di garantire il diritto di difesa all’incolpato. Con la sentenza n. 436/2021, il Cgar Sicilia ha chiarito che se la segnalazione ha costituito la mera occasione per lo svolgimento degli accertamenti disciplinari, la conoscenza dell’identità del denunciante non deve essere rivelata in quanto si presume non essere indispensabile per la difesa dell’incolpato. Se invece la segnalazione ha costituito in tutto o in parte la base stessa del procedimento disciplinare e la conoscenza del segnalante è indispensabile per la difesa dell’incolpato, l’identità può essere rivelata – ma si badi – con il preciso consenso del segnalante oppure non può essere utilizzata. In tale ultima ipotesi ove la denuncia fosse ugualmente utilizzata senza la rivelazione dell’identità del segnalante si sarebbe in presenza di una seria anomalia del provvedimento disciplinare.

Prestigio e credibilità della Pa
In linea con la legge anticorruzione del 2012, scopo della disciplina del whistleblowing è valorizzare l’etica e l’integrità nella Pa per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa voluti dal testo costituzionale. Il pubblico dipendente che nell’interesse dell’integrità della Pa segnala al responsabile anticorruzione o all’Anac condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito.

Anonimato e “riconoscibilità”
Anche grazie alle modifiche apportate al sistema di protezione del whistleblower dal legislatore nel 2017 si vuole oggi offrire tutela, tra cui la segretezza dell’identità, a chi “porti alla luce” condotte e fatti illeciti. La normativa è finalizzata a evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire ritorsioni. Ma tale tutela opera solo nei confronti di soggetti individuabili e riconoscibili. Ciò in quanto da un lato non può proteggersi la riservatezza di chi non si conosce; dall’altro se il segnalante non svela la propria identità l’Amministrazione o l’Anac non hanno modo di verificare se il denunciante appartiene effettivamente alla categoria dei dipendenti pubblici o equiparati. Di qui non soltanto il divieto di rivelare l’identità di chi abbia reso la segnalazione salvo il suo consenso, ma anche quello non espressamente statuito tuttavia chiaramente evincibile dallo scopo stesso della disciplina, di fornire tutti gli elementi utili a permettere l’identificazione del whistleblower.

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GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

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