Accesso agli atti, sempre da motivare l’istanza di oscuramento dell’offerta

Accesso agli atti, sempre da motivare l’istanza di oscuramento dell’offerta

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Tar Puglia: insufficiente l’affermazione generica circa l’esistenza di segreti tecnico-commerciali

 

di Silvana Siddi

Sole24NT

L’istanza di oscuramento della propria offerta da parte della controinteressata, in risposta a una richiesta di accesso agli atti, dev’essere adeguatamente motivata, non essendo sufficiente un’ affermazione del tutto generica e priva di qualsiasivoglia elemento idoneo a riscontrare l’esistenza di segreti tecnici e commerciali. Nel partecipare ad una procedura di evidenza pubblica vi è dunque una potenziale «accettazione del rischio» di pubblicizzazione dei contenuti dell’offerta. Inoltre, bi sogna considerare che l’offerta, una volta individuata dalla stazione appaltante, diventa di «interesse pubblico», con la possibilità di essere conosciuta – almeno tendenzialmente e nei limiti della tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti – da tutti i cittadini (mediante l’accesso civico generalizzato), dunque, a maggior ragione da parte dei partecipanti alla procedura di gara.

Questo è quanto disposto con sentenza del Tar per la Puglia, sez. II, Bari, n. 300/2025. Trattasi di una pronuncia che può essere confermata anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2024.

In particolare, l’oggetto della controversia è la violazione delle norme di accesso agli atti in materia di segreti tecnici e commerciali. Secondo il ricorrente la stazione appaltante avrebbe operato una limitazione del diritto di accesso nonostante non vi fosse una «motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente» sulla sussistenza di segreti tecnici e commerciali, ma solo una richiesta generica di segretare l’intera offerta tecnica. La conoscenza dell’offerta tecnica, inoltre, sarebbe indispensabile per la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici, pertanto, l’accesso dovrebbe essere sempre garantito tranne nell’ipotesi assoluta di evidente mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive.

Il ricorso è fondato. L’istanza di oscuramento proposta dalla controinteressata non è motivata in quanto, secondo quanto appurato in sentenza, riporta un affermazione del tutto generica e priva di qualsiasivoglia elemento idoneo a riscontrare l’esistenza di segreti tecnici e commerciali. Così pure l’Amministrazione non ha fornito un’adeguata motivazione in ordine ad effettive e concrete esigenze di tutela del segreto tecnico e commerciale della controinteressata: ha ritenuto di escludere, per tutti, talune parti delle offerte applicando una sorta del «principio di reciprocità» (di cui non v’è traccia nella normativa vigente!) anziché provvedere all’ostensione, come previsto dal nuovo codice per i primi cinque classificati.

Sul puntio i giudici ricordano che, come giustamente rilevato dal ricorrente non si può assumere quale dato «assoluto e incontestabile», senza elementi di supporto, che l’offerta contenga necessariamente dei segreti tecnici o commerciali. In assenza di adeguata motivazione e di tutela del segreto è considerato rilevante anche il contegno assunto dalla controinteressata che, pur essendo stata convocata in giudizio, non si è costituita non mostrando alcun interesse alla vicenda

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GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

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