Consigliere comunale in commissione di concorso se non ci sono candidati della sua città

Consigliere comunale in commissione di concorso se non ci sono candidati della sua città

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da Sole 24 NT di Pietro Alessio Palumbo

La disciplina generale dei concorsi pubblici stabilisce una serie di incompatibilità dei commissari, fra cui, principale, l’essere titolare di una carica politica. E ciò per evidenti esigenze di terzietà e parità di condizioni. Tuttavia secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 777/2024) vanno evitate certe letture troppo rigide, come nel caso in vicenda in cui si trattava di concorso nazionale e il commissario era consigliere di una piccola comunità cittadina di cui nemmeno era stata provata dai bocciati la presenza di candidati di quel paesino.

Il giudice di Palazzo Spada ha evidenziato che in un ordinamento democratico caratterizzato dal principio della sovranità popolare – articolo 1 della Costituzione – in cui la libertà di tutti i cittadini di potersi associare in partiti politici e di poter accedere alle cariche pubbliche elettive è riconosciuta dalla Costituzione, la normativa in esame deve essere interpretata in senso conforme alle previsioni costituzionali.

Pertanto, costituendo la partecipazione dei cittadini alla politica una risorsa per la Repubblica democratica, scolpita dal citato articolo 1, e non un disvalore, la clausola di incompatibilità deve essere ritenuta sussistente solo qualora la titolarità della carica politica interferisca direttamene con la sostanziale esigenza di imparzialità (o anche solo con la formale esigenza di apparente imparzialità) necessarie a garantire la parità fra tutti i partecipanti al concorso, secondo i principi sanciti dall’articolo 97 della nostra Costituzione.

La disciplina delle incompatibilità dei commissari dei concorsi pubblici risiede nell’intento di eliminare anche il solo sospetto di condizionamenti nell’assunzione o nell’avanzamento dei pubblici dipendenti, da parte di soggetti che rivestono un ruolo decisivo nell’ambito dell’amministrazione che indice il concorso, oppure in generale nell’ambito politico, sindacale e associativo professionale. Le predette circostanze non sussistevano nella specifica fattispecie in esame, posto che il componente della Commissione di concorso non ricopriva alcuna carica politica comunque collegata con l’amministrazione che aveva indetto il concorso, ma era, più semplicemente, consigliere comunale di un Comune, una piccola comunità.

La natura tassativa delle cause di incompatibilità esclude ogni tentativo di applicazione analogica o di interpretazione estensiva, attesa l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni esaminatrici. Pertanto, devono sussistere elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l’influenza che un componente della commissione possa esercitare in favore di determinati candidati. L’incompatibilità può essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella procedente, ma a condizione che ci sia un collegamento significativo tra l’attività esercitata da colui che ricopre la carica e l’attività dell’ente che indice il concorso.

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GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

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