Appalti, servizi alla persona senza rotazione (ma serve una motivazione)

Appalti, servizi alla persona senza rotazione (ma serve una motivazione)

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Secondo il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia il Rup deve giustificare la mancata applicazione dell’alternanza, evitando affidi reiterati fondati sull’urgenza

di Stefano Usai

I servizi alla persona sottosoglia beneficiano di una regolamentazione composita che non impone l’applicazione della rotazione. Il Rup, naturalmente, deve motivare la mancata applicazione dell’alternanza evitando affidi reiterati fondati sull’urgenza. In questo senso, la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sezione giurisdizionale, n.108/2025.

La questione
L’importante sentenza – condivisibile sotto il profilo pratico/operativo –, chiarisce (riformando la sentenza del primo giudice Tar Catania, n.1370/2024) che il principio di rotazione ha sì una portata generale – riguardando pertanto anche i servizi sociali nonostante nell’articolo 128 manchi un espresso richiamo all’articolo 49 del codice dei contratti – , ma è altresì vero come anche affermato dal giudice di prime cure «che gli affidamenti relativi ai servizi alla persona sotto soglia soggiacciono ad una regolamentazione composita come risultante dalla combinazione della disciplina di carattere generale, comprensiva anche del principio di rotazione, e di quella di carattere speciale, contenuta nell’art. 128 del Codice».

Dall’articolo 128, riconosce il giudice d’appello della regione Sicilia, emerge anche per gli appalti sotto la soglia comunitaria – grazie al combinato disposto dei commi 8 e 3 -, i in relazione all’affidamento/esecuzione dei servizi alla persona, la possibilità che il RUP possa ben «derogare al principio generale di rotazione, previa adeguata motivazione, al fine di osservare i principi e i criteri» spiegati nel terzo comma della disposizione. Secondo la previsione in parola, attentamente calibrata dagli estensori – con l’espunzione consapevole del riferimento alla rotazione (come anche si legge nella relazione tecnica che accompagna l’impianto normativo del codice) – l’affidamento, dei servizi alla persona, «deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti». L’aspetto che, probabilmente, ha determinato una impasse – per l’analisi espressa nella sentenza di primo grado -, è che la decisione di affidamento ha fatto riferimento alla deroga alla rotazione espressa nel comma 4 dell’articolo 49. In pratica, con il riaffido ci si è limitati a valorizzare la deroga in parola piuttosto che l’approccio di tipo speciale innestato, appunto, con l’articolo 128 del codice.

Evitare affidi reiterati
Nell’attenta ricostruzione, nell’epilogo – di riforma della sentenza di primo grado –, il giudice non si sottrae da una chiara/chirurgica indicazione per i Rup ovvero la necessità di evitare, in ogni caso, anche se la rotazione recede rispetto ad altri valori come quello della continuità, affidi reiterati. A tal riguardo, nella sentenza si legge come non possa «non rilevarsi che ciò che costituisce ‘urgenza’ in una fattispecie concreta non ‘necessariamente’ debba considerarsi tale nel reiterarsi nel tempo dell’affidamento e che – in via generale ed astratta – l’obbligo di motivazione nell’ipotesi di affidamento diretto, anche in deroga al principio di rotazione, con riferimento ai parametri indicati nel comma 3 dell’art. 128 cit., è teso ad evitare la reiterazione ad nutum dell’affidamento diretto al medesimo operatore, in violazione del principio generale dell’accesso al mercato di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 36/2023». Pertanto, anche nel riaffido – sia pure nella franchigia che emerge dal combinato dei commi citati dell’articolo 128 per i servizi alla persona -, il Rup non può esimersi di indicare una oggettiva e corretta motivazione (che non può essere fondata sempre sull’urgenza di procedere senza il rispetto dell’alternanza

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GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

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