L’istanza di accesso civico a un numero indefinito di documenti è abusiva e quindi da rigettare

L’istanza di accesso civico a un numero indefinito di documenti è abusiva e quindi da rigettare

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Contrapponendosi il principio generale del divieto di abuso del diritto, di natura trasversale nel nostro ordinamento, e che costituisce una particolare declinazione del principio di buona fede.

Di Pietro Alessio Palumbo -Sole 24 NT

 

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 9470/2024) è legittimo il diniego su una istanza di accesso civico che si riferisca a un numero elevatissimo e assolutamente indefinito di atti e di documenti, di natura eterogenea, che non indichi neppure un intervallo temporale entro cui collocarli, a ciò contrapponendosi il principio generale del divieto di abuso del diritto, di natura trasversale nel nostro ordinamento, e che costituisce una particolare declinazione del principio di buona fede, il quale, a sua volta, è attuazione del principio fondamentale di solidarietà politica, economica e sociale enunciato dalla Costituzione che rende un’istanza di accesso con tali caratteristiche di carattere non proporzionato, manifestamente irragionevole e, quindi, “abusiva”.

L’abuso del diritto, infatti, pur teorizzato ed applicato, in principio, nell’ambito dei rapporti tra privati, costituisce una figura trasversale nell’ordinamento – spaziando nell’ambito del diritto civile, nell’ambito del diritto commerciale, nell’ambito del diritto tributario, nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo – nel quale ha assunto la funzione di fungere da argine all’esercizio formalmente ineccepibile e sostanzialmente distorto della situazione di vantaggio di cui ognuno è titolare. Seguendo queste coordinate, il divieto di abuso del diritto impone ad ogni cittadino, nel rispetto del dovere di solidarietà, di non “piegare” l’ordinamento al perseguimento di pretese che, considerate oggettivamente in relazione alla vicenda in cui esse si esprimono, risultino sproporzionate, irragionevoli, emulative, prevaricatrici o ingiuste. L’istituto sortisce dunque l’effetto di correggere o, in alcuni casi di impedire che possano trovare giuridico riconoscimento pretese non giustificate, azionate o esercitate facendosi scudo di una qualche norma giuridica, di cui colui che agisce pretende di fare applicazione rigidamente, basandosi esclusivamente sull’interpretazione letterale della disposizione e senza rapportarla agli altri limiti o alle altre situazioni di vantaggio emergenti dall’ordinamento.

E anzi, agendo in aperto o celato contrasto con gli ulteriori principi di ordine sistematico da questo emergenti e, in particolare, con il richiamato principio inderogabile di solidarietà. A ben vedere l’amministrazione è quindi tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione. L’accesso civico generalizzato è finalizzato a garantire il riscontro della comunità sulla gestione amministrativa. L’accesso civico generalizzato, azionabile da chiunque e senza previa dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni rilevanti, è un importante presidio di democrazia su possibili zone d’ombra o distorsioni gestionali. Tuttavia l’esercizio di tale diritto alla conoscenza alle informazioni non può tradursi in richieste dirette più o meno consapevolmente a ledere il funzionamento degli uffici ed il lavoro dei funzionari.

 

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GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

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