Diritto di accesso ai titoli edilizi relativi a costruzioni realizzate sul fondo confinante

Diritto di accesso ai titoli edilizi relativi a costruzioni realizzate sul fondo confinante

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Qualora la conoscenza della documentazione richiesta sia necessaria all’istante a verificare la legittimità – sotto il profilo edilizio, urbanistico e paesaggistico – delle costruzioni realizzate sul fondo confinante, in funzione della tutela di altra, diversa, situazione giuridica, afferente al diritto di proprietà (art. 42 Cost.), onde poterne godere appieno senza indebite interferenze, sussiste un interesse personale, attuale e concreto, collegato agli atti, e quindi costituivo di una posizione legittimante all’accesso richiesto.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 09/04/2024, (ud. 06/03/2024, dep. 09/04/2024), n.2381

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, notificato in data 15 dicembre 2023 e depositato in data 30 dicembre 2023, il ricorrente espone che: – è proprietario di un fabbricato ad uso abitativo sito in Procida confinante con la proprietà dei signori Ge. Vi. e Ge. An., che si compone di un complesso alberghiero denominato “Hotel La Corricella” e di una consistente struttura a quota inferiore, con ampia terrazza, destinata ad attività di ristorazione all’insegna “La Lampara”, posta a chiusura della cortina edilizia della Marina Corricella (l’area della “Corricella” è un’area di eccezionale pregio paesaggistico, candidata all’inserimento nella lista dei beni appartenenti al patrimonio dell’umanità – Unesco); – in data 16 ottobre 2023 ha presentato al comune di Procida un’istanza di accesso “documentale” e “per informazioni ambientali” ai sensi degli artt. 22 della legge n. 241/90 e 3 del d.lgs n. 195/05, nonché “civico generalizzato”, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16; – con tale istanza di accesso ha chiesto di ottenere in relazione agli interventi che i signori Ge. hanno eseguito, anche di recente, all’interno della loro proprietà, “copia di eventuali titoli abilitativi edilizi rilasciati o, comunque, ottenuti a seguito di presentazione di D.I.A., S.C.I.A. o C.I.L.A., nonché di eventuali autorizzazioni assentite ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/04 e di pareri presupposti rilasciato per le opere realizzate, nessuna esclusa, dall’amministrazione statale, ovvero dalla Soprintendenza, sua articolazione periferica…”; – a seguito dell’opposizione dei controinteressati, il ricorrente ha presentato memoria endoprocedimentale ribadendo, fra l’altro, che “l’istanza di ostensione formulata persegue finalità meritevoli di piena tutela, essendo volta, con ogni evidenza, alla salvaguardia dei diritti dominicali del Pi., gravemente compromessi dagli interventi realizzati nella proprietà viciniore, assoggettata, per giunta, a regime vincolistico e, dunque, a speciale protezione”; – sull’istanza di accesso si è formato, per l’infruttuoso decorso del termine di 30 giorni indicato dall’art. 25 della legge n. 241/90, il silenzio diniego.

Di qui la proposizione del presente ricorso con cui il ricorrente lamenta la violazione della normativa in materia di accesso (accesso documentale ex artt. 22 e ss della legge 241 del 1990, accesso civico e accesso alle informazioni in materia ambientale) e chiede la condanna dell’amministrazione alla esibizione della documentazione richiesta.

Il comune di Procida, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio mentre si è costituito il controinteressato, sig. Vi. Ge., che ha argomentato per il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 6 marzo 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Sussiste, infatti, la legittimazione all’accesso ex artt. 22 e ss della legge n. 241 del 1990 del ricorrente considerato che la sua proprietà è confinante con quella cui si riferisce l’istanza di accesso e che la conoscenza della documentazione richiesta è strumentale all’esercizio delle indefettibili guarentigie di titolare di diritti sul bene immobile confinante; sul punto, anche la vicinanza dei fondi – nozione che pur non va confusa con la loro assoluta contiguità – emerge dalla stessa documentazione versata in atti.

La conoscenza della documentazione richiesta è, invero, come evidenziato anche in sede procedimentale, necessaria al ricorrente a verificare la legittimità – sotto il profilo edilizio, urbanistico e paesaggistico – delle costruzioni realizzate sul fondo confinante ed è evidentemente funzionale alla tutela di altra, diversa, situazione giuridica, afferente al diritto di proprietà (art. 42 Cost.), onde poterne godere appieno senza indebite interferenze, vieppiù trattandosi di immobili situati in zona paesaggisticamente tutelata. E tanto basta a disvelare l’esistenza di un interesse personale, attuale e concreto, collegato agli atti, e quindi costituivo di una posizione legittimante all’accesso richiesto (cfr. tra le altre, Tar Napoli sent. n. 2480 del 2023 e n. 6411 del 2023).

La richiesta, inoltre, diversamente da quanto dedotto dal controinteressato, non può considerarsi generica. Invero, come già rilevato da questo Tar, non può pretendersi che chi esercita il diritto di accesso a titoli edilizi indichi data e numero dell’atto ovvero della pratica edilizia, giacché chi esercita il diritto di accesso “per definizione non ha conoscenza ovvero ha una limitata conoscenza di quanto chiede, dato che l’accesso ha proprio la funzione di permettere di conoscere gli atti dell’amministrazione. Ciò che quindi si richiede a chi formula l’istanza è che fornisca gli elementi necessari a permettere la ricerca all’ente” (cfr. Tar Napoli sent. n. 859 del 2020) e, nella fattispecie, questi elementi sono stati forniti dato che il ricorrente ha indicato precisamente gli immobili e il tipo di atti di cui ha bisogno; tra l’altro anche la motivazione dell’accesso è in grado di orientare la ricerca.

Né, considerato l’oggetto della richiesta di accesso e la finalità della stessa, sono rinvenibili apprezzabili esigenze di tutela della riservatezza dei controinteressati (cfr. tra le altre Tar Napoli, sent. n. 5974 del 2021).

Quanto sopra, pertanto, è sufficiente all’accoglimento del ricorso.

Va, pertanto, ordinato al comune intimato di esibire al ricorrente la documentazione richiesta con l’istanza di accesso, consentendo anche l’estrazione di copia previo pagamento dei previsti diritti, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

Le spese di lite sono poste a carico del comune secondo soccombenza mentre si ritiene di poterle compensare nei confronti del controinteressato costituito.

PQM

P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il comune intimato al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Spese compensate nei confronti del controinteressato costituito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Rocco Vampa, Primo Referendario

Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09 APR. 2024.

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GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

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